ORMAI L’HO COMPRATA !!! COSA FACCIO ???


Cosa fare in caso di incauto acquisto di una cornamusa pakistana, economica, reperibile in molti negozi musicali, ma insuonabile ?


Qui di seguito sono esposte da parte di Duilio Vigliotti, avvocato e piper, una serie di spiegazioni e consigli per chi avesse avuto la sventura di fare l’incauto acquisto di una cornamusa pakistana.
 


“La PAKKISTANA (ovvero la “patacca pakistana”) : contromisure”(di Duilio Vigliotti) 

Premessa

Cercherò in queste righe di adottare un linguaggio quanto più possibile lontano dal lessico tecnico e ciò al fine di rendere immediatamente comprensibili i contenuti. Di ciò mi scuso con coloro che, dotati di formazione giuridica, dovessero ritenere il testo “elementare” se non “superficiale”.
 

“illecito civile” e “illecito penale” :

in primo luogo è da chiarire un concetto di base :

esistono comportamenti non conformi al diritto (illeciti) che configurano una responsabilità di tipo penale con sanzioni afflittive per la persona (detenzione/arresto o multa/ammenda) e altri che, invece, configurano una responsabilità di tipo civile con sanzioni afflittive per la “tasca” della persona e, quindi, di natura eminentemente risarcitoria.

Se è vero che normalmente tutti gli illeciti penali possono dar luogo anche ad azioni risarcitorie di tipo civilistico è altrettanto vero che gli illeciti civili non comportano conseguenze di natura penale.

“compravendita di strumento musicale” :

nel caso che ci riguarda la scena è occupata dai seguenti elementi :

2 attori : il venditore e il compratore

1 oggetto : lo strumento musicale

1 somma di denaro : il prezzo della vendita

2 comportamenti : quello del venditore e quello del compratore.

Come normalmente avviene in cucina o nella preparazione di un cocktail, ad ogni variazione di uno degli “ingredienti” corrisponde una diversa ricetta e, conseguentemente, una diversa pietanza o bevanda.

Solo avendo ben chiaro ciò si potranno cogliere quelle sfumature (che ordinariamente vengono chiamate spregiativamente “cavilli”) che determineranno le diverse soluzioni possibili.

“truffa ?” leggendo gli ultimi messaggi in M.L. ho notato il frequente utilizzo del termine “truffa”.
Tale circostanza mi obbliga a tracciare immediatamente una linea di demarcazione che ci consenta di capire se siamo dinanzi a un illecito penale (reato) o dinanzi a un illecito civile.
(… molto spesso, soprattutto in televisione mi è capitato di sentire personaggi “titolati” pronunciare l’espressione “reato penale”; trattasi di espressione errata in quanto il “reato” non può che essere un illecito penale ! non esiste un “reato civile” !!! n.d.a.)

Ho già chiarito che se un illecito penale normalmente contiene in sè anche un illecito civile sanzionabile in via risarcitoria, non è vero il contrario.

L’illecito penale potrebbe essere considerato come un “più” che contiene il “meno” (illecito civile) E’ evidente che il “più” per essere tale deve avere in sé qualcosa che lo rende più grande del “meno”.

Questo qualcosa di diverso e ulteriore normalmente ha a che fare con ciò che in linguaggio tecnico viene definito “interesse leso”.

Nell’illecito civile l’interesse leso è sempre riferibile a un singolo soggetto o a una pluralità di soggetti chiaramente identificabili.

Nell’illecito penale gli interessi lesi sono (di norma) due :
il primo identico a quello tutelato civilmente (interesse privato);
il secondo investe la “collettività” in quanto tale (interesse pubblico).

Esempio
: il reato di furto colpisce sia l’interesse del derubato (interesse privato) sia l’interesse dell’intera collettività (interesse pubblico) a un ordinato svolgersi della vita, alla tutela del patrimonio, alla tutela dell’ordine pubblico etc. etc.

Per cui, senza addentrarci nell’analisi del reato di truffa e rimanendo al campo dello strumento musicale:
si potrà parlare di truffa solo quando il venditore, mediante un’alterata rappresentazione della realtà fisica (artifici) o della percezione di essa (raggiri) abbia indotto l’acquirente in “inganno” procurando a questi un danno e conseguendo un ingiusto profitto.

Esempio : se il venditore apponesse un marchio sui bordoni o un’etichetta attestante che quella cornamusa in vendita è una McCallum mentre si tratta di una “pakistana”, si verserebbe in ipotesi di truffa.

Esaminando la casistica che ci riguarda dobbiamo convenire che non ci troviamo mai in situazioni configuranti il reato di truffa. “illecito civile e compravendita” i fatti e comportamenti che ci riguardano, per la massima parte quindi, rientrano nell’ambito dell’illecito civile relazionato al contratto di compravendita.

La materia è disciplinata dall’art.1490 del Codice Civile che recita :

“Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.

I vizi contemplati dalla norma devono essere “apprezzabili” e non “facilmente riconoscibili”.
 
Il che significa che è sufficiente la loro “obiettiva riconoscibilità” da parte del compratore che applichi un minimo di diligenza, anche se essi vizi siano di tale natura da richiedere, per essere riconosciuti, un certo esame.

In tal senso il successivo art.1491 del cod.civ. precisa che

non è dovuta la garanzia se al momento del contratto …. (omissis) …. i vizi erano facilmente riconoscibili a meno che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”.

A questo punto le domande da porre a tutti i felici possessori di PAKKISTANE sono le seguenti :

1) avete chiesto al venditore di dimostrarvi che lo strumento funzionava ?

2) il venditore vi ha garantito che lo strumento funzionava e non aveva difetti ?

Molto spesso questi strumenti vengono acquistati presso : 

A- negozi di strumenti musicali
B- siti Web o negozi di articoli “celtici” 
C- mercatini Web tipo E Bay (di cui parlerò in chiusura)

Nei primi due casi nell’acquirente si genera uno stato psicologico che viene giuridicamente definito “affidamento”; ciò significa che se il sig. Pinco Palla entra in un negozio di strumenti musicali o di articoli “celtici” per acquistare la propria cornamusa “ritiene fondatamente” che il venditore possegga cognizioni ed esperienze tali da garantire implicitamente la qualità e funzionalità del prodotto.

Se un venditore “celtico” non ha alcuna scusante a suo favore se non quella della “totale infermità mentale”, molti commercianti di strumenti musicali pensano di farla franca trincerandosi dietro espressioni del tipo :

 “è il fornitore che me l’ha data così !… che ne so io!” oppure “non sono mica un esperto di cornamuse io!

Ebbene queste risposte sono assolutamente insufficienti e irrilevanti in quanto, proprio per la natura specialistica del lavoro svolto dal commerciante, il venditore versa in “colpa grave” in quanto l’ignoranza dei vizi della cosa dipende da un suo comportamento e ciò è quando il venditore avrebbe potuto conoscere questi vizi se avesse fatto uso della normale e dovuta diligenza.

In parole povere :

se il compratore (ancorché non diligente e non intelligente) entra in un negozio di articoli musicali o “celtici” e vi trova una cornamusa, ha tutto il diritto di ritenere che questa sia funzionante per il solo fatto che è lì esposta in vendita. di contro : il venditore prima di esporre in vendita l’oggetto deve accertarsi che lo stesso sia esente da vizi e adatto allo scopo.

Ma allora è tutto risolto !!! ….. NOOOOOOOOOOOOOO !

“COSA FARE”

E’ necessario che il compratore, una volta effettuato l’acquisto della PAKKISTANA, denunci al venditore i vizi riscontrati o il non funzionamento dello strumento entro 8 giorni dalla loro scoperta (art.1495 cod,civ,) e, comunque, ciò dovrà fare nel termine massimo di 1 anno dalla consegna/acquisto dello strumento !

Per cui, nel caso in cui siamo stati tanto stupidi o in buona fede da acquistare uno strumento senza aver chiesto la prova del suo funzionamento o ci siamo basati solo sulle assicurazioni o sulla reputazione del commerciante, una volta scoperto il problema 

– bisognerà immediatamente (entro 8 gg.) denunciarlo al venditore con una lettera raccomandata con A.R. (è buona norma conservare lo scontrino fiscale) 

– bisognerà invitare il venditore a risolvere il problema sostituendo lo strumento con uno che funzioni realmente o (meglio) a riprendersi lo strumento e a restituire i soldi. 

Nel caso in cui l’acquirente voglia comunque utilizzare l’oggetto come sopramobile o quale monito per il futuro, potrà chiedere al venditore una considerevole riduzione del prezzo con conseguente rimborso parziale.
Se il compratore si dimostrerà deciso e convinto di ciò che dice e fa, il venditore (se intelligente) si adeguerà alle richieste anche se con riluttanza.

In caso contrario basterà far rinnovare l’invito per iscritto da un qualsiasi studio legale e, all’occorrenza, citare in giudizio il venditore chiedendo anche (al posto del risarcimento del danno) la pubblicazione della sentenza su qualche quotidiano locale a spese del venditore.

Vedrete che le cose si sistemeranno subito !

“cosa non fare”

attenzione : mai e dico MAI !!! intervenire o far intervenire terzi sullo strumento !

Anche la più piccola manomissione potrà offrire al venditore la possibilità di dire che lo strumento non funziona proprio a causa di quella manomissione.
Nel caso sia il venditore stesso a offrirsi di intervenire sullo strumento, occorrerà farsi rilasciare una ricevuta su carte intestata con cui il venditore dichiari che cercherà di eliminare i vizi.

L’intervento di riparazione NON DOVRA’ ESSERE PAGATO !!!

Se l’intervento non dovesse sortire effetti positivi si potrà sempre rifiutare lo strumento e pretendere la restituzione dell’INTERO prezzo pagato.

Da tutto quanto sopra discende che il caso pubblicato nei giorni immediatamente scorsi in M.L. non deve costituire un esempio da seguire (anche per le implicazioni di altra natura già sottolineate da molti).
Il compratore mai avrebbe dovuto spendere altri soldi per farsi sistemare i bordoni.
Per il seasoning il discorso potrebbe essere diverso ma mai a quel prezzo.

Caso E.Bay o “similar” :

Tutti coloro che (come me, che predico bene perchè ho razzolato male!) hanno acquistato lo strumento su siti web quali E-Bay non hanno pressoché alcuna tutela nei confronti del sito WEB in quanto il contratto di compravendita si conclude direttamente tra le parti e, molto spesso, il venditore o vive dall’altra parte del mondo o, addirittura, non è identificabile.

Nello scusarmi per la “diarrea verbale”, mi auguro che queste note possano essere di un qualche aiuto.

Buona Pakkistana a tutti

Duilio Vigliotti (che quando non soffia … fa l’avvocato)